Copertura finanziaria: con l’assicurazione contro la perdita di guadagno e soluzioni analoghe
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Copertura finanziaria per voi e i vostri familiari

Sono ben tutelato in caso di eventi imprevisti e incapacità lavorativa? Quale sarebbe la situazione finanziaria del mio partner o della mia partner? I miei familiari sarebbero adeguatamente tutelati? Domande che ciascuno dovrebbe porsi nel corso della vita. Infatti, a seconda della situazione, spettano prestazioni diverse a voi o ai vostri familiari. Come si configura la copertura finanziaria nell’ambito di specifici rapporti familiari.

Copertura finanziaria: il sistema svizzero dei tre pilastri

Con il sistema svizzero dei tre pilastri è possibile accantonare riserve per il periodo successivo al pensionamento. Ma al tempo stesso si può anche garantire una copertura finanziaria nel caso in cui, a causa di un evento imprevisto, non si possa più provvedere al proprio sostentamento.

Il datore di lavoro o l’assicurazione contro gli infortuni versano un’indennità giornaliera per superare una perdita di lavoro a breve termine. Tuttavia, in caso di incapacità di guadagno a lungo termine, l’AVS e, a seconda dell’incapacità lavorativa, la rispettiva cassa pensione o l’assicurazione infortuni corrispondono una rendita d’invalidità, il cui importo dipende dal grado d'invalidità. In caso di invalidità a partire dal 40 per cento si percepisce una rendita parziale, a partire dal 70 per cento di invalidità una rendita completa.

Il sistema previdenziale svizzero, tuttavia, non paga solo per la persona interessata. Se in caso di decesso l’assicurato o l’assicurata lasciano dei familiari, è molto probabile che questi siano provvisti di copertura finanziaria.

Protezione finanziaria in caso di infortuni: l’assicurazione contro gli infortuni

I lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'assicurazione infortuni. I premi assicurativi per gli infortuni professionali e le malattie sono a carico del datore di lavoro, mentre per gli infortuni al di fuori del lavoro provvede la persona assicurata. Per i lavoratori autonomi l'assicurazione è volontaria.

A partire dal terzo giorno successivo all'infortunio gli assicurati ricevono un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario; se si presume che l'incapacità di guadagno sia permanente, insieme al 1° pilastro ricevono una rendita fino al 90 per cento del salario assicurato. Queste prestazioni si applicano fino a un reddito annuo di 148 200 franchi.

Se la persona assicurata decede in seguito a un infortunio, nell’ambito di un’assicurazione contro gli infortuni i figli della persona deceduta percepiranno una rendita per orfani fino al compimento del 18° anno di età oppure, se in formazione, fino al 25° anno di età. Il suo importo è pari al 25 per cento del salario assicurato per gli orfani di padre e madre e al 15 per cento per gli orfani di un solo genitore.

Altri familiari non vengono presi in considerazione, a meno che non si tratti solo della coniuge o del coniuge. In tal modo, in alcune circostanze, il vedovo o la vedova ricevono una rendita per superstiti pari al 40 per cento del reddito assicurato. Nel complesso, le prestazioni non superano il 70 per cento del reddito assicurato per tutti i superstiti, o il 90 per cento se cumulate con l’AVS.

Poiché in caso di infortunio si ha generalmente una migliore copertura, le ulteriori considerazioni di questo articolo si riferiscono in linea di principio al caso di malattia.

Assicurazioni complementari per la copertura finanziaria

Se si diventa inabili al lavoro in seguito a infortunio o malattia, l'assicurazione in caso di incapacità di guadagno consente di non subire una riduzione del tenore di vita. La rendita in caso di incapacità di guadagno colma la lacuna di reddito tra le prestazioni AI della previdenza statale e professionale e il costo effettivo della vita, che generalmente è più elevato in caso di malattia.

Con un'assicurazione contro il rischio di decesso o un'assicurazione sulla vita, al momento del decesso dell’assicurato i beneficiari ricevono immediatamente una prestazione in capitale o una rendita prestabilite. Queste assicurazioni vengono spesso stipulate nell'ambito del pilastro 3b, la previdenza libera. Tuttavia una parte del versamento viene utilizzata per finanziare la copertura assicurativa, pertanto non sarà più disponibile al momento del pensionamento. In alternativa è possibile risparmiare averi di previdenza presso una banca e stipulare una polizza di rischio separata presso un'assicurazione. Nel pilastro 3b è possibile designare i beneficiari desiderati, a condizione che vengano preventivamente comunicati all'assicuratore.

L’assicurazione conviene soprattutto se si intende, ad esempio, garantire la copertura dei costi di formazione dei figli o la copertura finanziaria della propria azienda. Un’assicurazione in caso di decesso è consigliabile anche se, in considerazione della situazione familiare, si intende compensare la perdita di prestazioni per i superstiti del 1° e 2° pilastro. Non da ultimo, un’assicurazione complementare è vantaggiosa se si sostengono costi ipotecari correnti per l’abitazione propria. In questo modo si garantisce che il partner o la partner e i figli possano continuare a vivere nell’abitazione propria, indipendentemente dal fatto che si sia sposati.

Copertura finanziaria dei single

I familiari ricevono le seguenti prestazioni dai singoli pilastri.

1° pilastro: se al momento del decesso vi sono figli, questi percepiranno una rendita per orfani fino al compimento del 18° anno di età. Lo stesso vale se sono ancora in formazione, fino alla conclusione degli studi, ma al più tardi fino al compimento del 25° anno di età.

2° pilastro: in caso di decesso gli eventuali figli percepiscono una rendita per orfani, come nel caso del 1° pilastro. Gli averi accumulati vengono versati, in base all’ordine dei beneficiari definito nel regolamento della cassa pensione, anche ad altri familiari, anche se i beneficiari possono essere modificati tramite modulo. Tuttavia non sussiste alcun obbligo per le casse pensioni. In questo caso, l’avere di vecchiaia decade e ne beneficia la collettività, ovvero tutti gli assicurati.

Molte casse pensioni decidono volontariamente di versare una liquidazione in capitale unica, il cosiddetto capitale in caso di decesso. Di norma viene corrisposto ai genitori oppure, se sono anch'essi deceduti, ai fratelli e alle sorelle. L'importo delle prestazioni e le opzioni di modifica dei beneficiari sono riportati nel regolamento della cassa pensione.

In caso di incapacità di guadagno, anche gli eventuali figli percepiscono una rendita d’invalidità. La rendita per figli d’invalido è pari al 20 per cento della rendita d’invalidità.

3° pilastro: la previdenza privata è uno strumento ideale per la previdenza per la vecchiaia, ma serve anche a risparmiare capitale per i casi di emergenza. In caso di decesso, gli eventuali figli figurano al primo posto nell'ordine dei beneficiari. In assenza di figli, è possibile lasciare in eredità i propri averi alla persona che in vita ha fornito assistenza sostanziale. È inoltre consentito nominare più beneficiari e definire individualmente i loro diritti.

Copertura finanziaria dei conviventi

I familiari ricevono le seguenti prestazioni dai singoli pilastri.

1° pilastro: in caso di decesso, il partner o la partner non hanno alcun diritto alle prestazioni del 1° pilastro. Se vi sono figli, questi percepiscono una rendita per orfani fino al compimento del 18° anno di età oppure, se in formazione, fino al 25° anno di età.

2° pilastro: in linea di principio, con la previdenza professionale, la legge federale non prevede prestazioni in caso di decesso per i partner conviventi. Tuttavia, in determinate circostanze, le casse pensioni hanno la facoltà di integrare nel loro regolamento prestazioni per i superstiti, sotto forma di rendita per partner o di liquidazione in capitale. Nella maggior parte dei casi, la convivenza deve essere comunicata per iscritto alla cassa pensione ed è necessario aver convissuto almeno per cinque anni prima del decesso o provvedere al sostentamento dei figli comuni. Analogamente a quanto previsto dal 1° pilastro, i figli percepiscono una rendita per orfani.

Anche in caso di incapacità di guadagno vengono erogate prestazioni per i figli, che hanno diritto a una rendita per figli d’invalido. L'importo è pari al 20 per cento della rendita d'invalidità.

3° pilastro: in caso di decesso, i figli figurano al primo posto nell'ordine dei beneficiari. I partner conviventi invece devono essere designati per iscritto presso l’istituto di previdenza per far valere i propri diritti di beneficiari.

Copertura finanziaria dei coniugi

I familiari ricevono le seguenti prestazioni dai singoli pilastri.

1° pilastro: in caso di decesso del marito, la coniuge con figli percepisce una rendita per vedove permanente dal 1° pilastro (AVS). In mancanza di figli questo principio si applica se la superstite ha almeno 45 anni e la coppia era sposata almeno da cinque anni.

Se invece muore la moglie, il vedovo percepisce una rendita per vedovi solo se vi sono figli. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili in questo opuscolo informativo dell’AVS sulle rendite per superstiti. I figli ricevono una rendita per orfani fino ai 18 anni o, se in formazione, fino ai 25 anni.

Anche per le coppie dello stesso sesso bisogna fare alcune distinzioni. In caso di decesso di uno dei coniugi di una coppia di uomini, l’altro marito non percepisce la rendita per vedovi. Se sono presenti figli, il partner con i figli riceve una rendita. La moglie superstite di una coppia di donne, in presenza di figli, ha diritto a una rendita per vedove illimitata nel tempo. Per le coppie di donne senza figli, come nel caso delle coppie eterosessuali, è necessario che la superstite abbia più di 45 anni e che la coppia fosse sposata da almeno cinque anni. A tal fine viene computata la durata di un’eventuale unione domestica registrata precedente.

2° pilastro: nel 2° pilastro, in caso di decesso dell’assicurato o dell’assicurata, la moglie o il marito ricevono dalla cassa pensione una rendita per superstiti o una liquidazione in capitale unica. Analogamente a quanto previsto dal 1° pilastro, i figli percepiscono una rendita per orfani. Per informazioni dettagliate sulle prestazioni del 2° pilastro occorre consultare il certificato d’assicurazione e il regolamento d’assicurazione.

In caso di incapacità di guadagno vengono erogate prestazioni per i figli, che hanno diritto a una rendita per figli d’invalido. In linea di principio, l'importo è pari al 20 per cento della rendita d'invalidità.

3° pilastro: in caso di decesso dell’assicurato o dell’assicurata, la coniuge o il coniuge e i discendenti diretti hanno diritto all’avere di previdenza in base all’ordine dei beneficiari.

Copertura finanziaria in caso di unione domestica registrata

Dal 2007 alla metà del 2022 in Svizzera sussisteva la possibilità di un’unione domestica registrata per le coppie dello stesso sesso.

I familiari ricevono le seguenti prestazioni dai singoli pilastri.

1° pilastro: in caso di decesso di un partner di un'unione domestica registrata, il partner superstite, a prescindere che sia uomo o donna, è equiparato a un vedovo. Di conseguenza il partner o la partner superstite hanno diritto a una rendita per superstiti solo in presenza di figli. I figli e i figliastri ricevono una rendita per orfani fino ai 18 anni o, se in formazione, fino ai 25 anni.

2° pilastro: in caso di decesso dell’assicurato o dell’assicurata, la partner o il partner ricevono dalla cassa pensione una rendita per superstiti o una liquidazione in capitale unica. Se vi sono figli propri o figliastri, questi ricevono una rendita per orfani. Per informazioni dettagliate sulle prestazioni del 2° pilastro occorre consultare lo specifico certificato d'assicurazione e il regolamento d'assicurazione.

In caso di incapacità di guadagno vengono erogate prestazioni per i figli, che hanno diritto a una rendita per figli d’invalido. In linea di principio, l'importo è pari al 20 per cento della rendita d'invalidità.

3° pilastro: in caso di decesso dell’assicurato o dell’assicurata, la partner registrata o il partner registrato e i figli/figliastri hanno automaticamente diritto all’avere di previdenza.

Occuparsi per tempo della copertura finanziaria

Per quanto possa sembrare improbabile, un imprevisto può capitare a chiunque. Per questo motivo, conviene sempre informarsi tempestivamente sulla copertura finanziaria, pianificare la successione e non lasciare nulla al caso. Solo in questo modo è possibile individuare per tempo le lacune di copertura e modificare la previdenza finanziaria.