Legato pilastro 3a e clausola beneficiaria in caso di decesso secondo il diritto di successione e la devoluzione dell'eredità
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In caso di decesso del titolare, come vengono gestiti i fondi del 3° pilastro?

Se si tratta di lasciare in eredità i propri fondi del 3° pilastro, il diritto di successione e l'ordine dei beneficiari stabilito per legge lasciano un margine di manovra estremamente limitato. In caso di decesso, il coniuge, il partner, i discendenti, i genitori o i fratelli possono contare su una clausola beneficiaria.

Dopo il decesso del titolare, la relazione previdenziale (pilastro 3a) viene annullata. L'avere di previdenza viene messo a disposizione dei beneficiari. L’ordine dei beneficiari è stabilito dalla legge, pertanto la facoltà di designare quali beneficiari determinate persone è molto limitata.

Una clausola beneficiaria individuale è possibile solo a determinate condizioni

Secondo la legge le prestazioni spettano alle seguenti persone:

  1. al/alla coniuge o al/alla partner registrato/a;
  2. ai discendenti diretti o al/alla partner, a condizione che siano soddisfatti i requisiti*
  3. ai genitori;
  4. ai fratelli e alle sorelle;
  5. agli altri eredi.

Tale ordine dei beneficiari è modificabile solo limitatamente. È possibile designare almeno un beneficiario all’interno della cerchia di persone stabilita al punto 2 e definirne con precisione i diritti. È inoltre possibile modificare l’ordine dei beneficiari delle persone stabilite ai punti 3-5 e definirne esattamente i diritti. La clausola beneficiaria individuale può essere comunicata all'istituto di previdenza. È opportuno sfruttare lo spazio di manovra consentito e chiarire i diritti di ciascuna delle persone interessate.

*requisiti: persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni