Regolamentazione dei mercati finanziari Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II

Dal 2004, la Commissione Europea elabora regolamenti per aumentare la trasparenza e armonizzare le comunicazioni normative in tutti i mercati finanziari. La prima parte della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) è stata stilata e approvata nel 2006.

Alla luce degli impatti diretti prodotti dalla crisi finanziaria del 2008, gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di estendere il contesto normativo e hanno quindi approvato la Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (“MiFID II”). Il suo scopo è quello di migliorare la stabilità del sistema finanziario e la tutela degli investitori aumentando l'efficienza e la concorrenza nel mercato. La direttiva MiFID II è stata approvata dal Parlamento europeo nel 2014 ed è entrata in vigore il 3 gennaio 2018.

La direttiva MiFID II mira a:

  • aumentare la protezione degli investitori;
  • potenziare le strutture e la trasparenza del mercato;
  • rafforzare la corporate governance e i controlli interni;
  • favorire l'applicazione di norme specifiche per regolare il trading algoritmico e la negoziazione ad alta frequenza.

La direttiva MiFID II si applica a tutti i clienti domiciliati in un paese che si trova all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). I clienti domiciliati all'esterno dello Spazio economico europeo non sono direttamente interessati dalla MiFID II.

L'applicazione della direttiva MiFID II comporta i seguenti vantaggi per i clienti SEE, tra i quali:

  • nuovi rapporti più dettagliati sulla performance dei portafogli e sulla trasparenza della struttura dei costi e retributiva, in maniera tale che i clienti siano bene informati sul rendimento del proprio portafoglio e sui costi sostenuti; 
  • fact sheet standardizzati per i prodotti, contenenti dettagli su rischi e costi, per garantire che i clienti ricevano informazioni complete sulla nostra offerta prima della negoziazione;
  • nuove panoramiche più dettagliate sui costi legati a ogni decisione di investimento e un report annuale per fornire ai clienti retail e professionali informazioni sui costi totali sostenuti per le loro transazioni;
  • produzione di verbali per ogni colloquio di consulenza atti a documentare l'adeguatezza della consulenza fornita, compresi dettagli relativi alla corrispondenza della consulenza alle preferenze dei clienti, ai suoi obiettivi e ad altre caratteristiche di investimento;
  • invio ai clienti di comunicazioni automatiche nel caso in cui la performance del portafoglio raggiunga una certa soglia di perdita; 
  • una direttiva per assicurare la migliore elaborazione possibile degli ordini, al fine di garantire ai clienti i migliori risultati possibili.

Oltre a questi servizi, offriamo alle controparti qualificate un portafoglio di strumenti finanziari derivati più ampio, che comprende obbligazioni complesse, fondi di investimento alternativi o prodotti in private equity. Il vostro relationship manager è a disposizione per ulteriori informazioni.

Abbiamo notevolmente investito nei nostri sistemi IT per elaborare procedure più efficienti e per offrire ulteriori funzionalità ai nostri clienti. Ad esempio, abbiamo migliorato l'automazione dei nostri sistemi per la gestione degli ordini, per facilitarne l'elaborazione e incrementare il tempo disponibile per i colloqui di consulenza.

Abbiamo inoltre migliorato le nostre regole di classificazione dei clienti per meglio personalizzare la nostra offerta di prodotti rispetto alle loro necessità. In questo modo, possono fidarsi totalmente dei nostri servizi di consulenza.

I clienti privati, di norma considerati clienti retail, con un volume di attività finanziarie sufficiente e un livello di conoscenze finanziarie adeguato, possono richiedere l'opzione opting-up ed essere classificati come clienti professionali secondo MiFID II e non clienti retail. I clienti professionali hanno accesso a prodotti finanziari e servizi aggiuntivi. Il vostro relationship manager è a disposizione per ulteriori informazioni.

La direttiva MiFID II riguarda in generale gli istituti finanziari con sede in uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo e che forniscono i propri servizi di consulenza a clienti all'interno dello Spazio economico europeo. Sebbene Credit Suisse non sia un istituto finanziario con sede nel SEE, la MiFID II ci riguarda perché:

  • vantiamo una presenza a livello globale e i nostri clienti beneficiano di servizi di consulenza transfrontalieri;
  • offriamo ai nostri clienti accesso a molte piazze borsistiche europee e internazionali.

Inoltre, tutte le società collegate e le sedi di Credit Suisse domiciliate all'interno dello Spazio economico europeo devono garantire la propria conformità alla direttiva MiFID II.

Il collegamento internazionale dei mercati finanziari nei quali operano le banche svizzere richiede l'allineamento continuo delle pratiche commerciali agli standard internazionali. Dal momento che le banche svizzere forniscono una parte sostanziale dei propri servizi finanziari a clienti appartenenti al SEE, è fondamentale assicurare che nel futuro non perdano l'accesso ai mercati europei. In generale, Credit Suisse guarda positivamente alle misure normative stabilite dalla MiFID II, sebbene la loro applicazione comporti di solito un notevole livello di investimenti. Rispettando tali requisiti e investendo nel settore, Credit Suisse diventa più competitivo e i clienti beneficiano di un'offerta più ampia di servizi finanziari.

Il dipartimento responsabile della vigilanza e dell'applicazione normativa di Credit Suisse ha elaborato una piattaforma con tecnologia all'avanguardia per supportare i nostri relationship manager e i nostri clienti in ogni fase del processo di consulenza, anche nella preparazione delle proposte d'investimento, nella verifica di adeguatezza, nella gestione del portafoglio e nell'avvio delle transazioni in titoli. Sono stati realizzati investimenti anche nell'ambito dell'efficienza e della trasparenza della procedura di elaborazione degli ordini per le transazioni finanziarie. Allo stesso tempo, è stato aumentato il grado di automazione dei nostri sistemi per la registrazione di ordini e sono state ulteriormente ampliate le nostre linee guida per la best execution.

Credit Suisse si impegna a garantire la conformità con la direttiva MiFID II e a investire continuamente nel rapporto con i propri clienti e nei sistemi per l'elaborazione degli ordini, per ottenere sempre il miglior risultato possibile.

Di seguito sono indicati gli identificativi della persona giuridica (Legal Entity Identifiers - LEI) per selezionate entità entro il gruppo Credit Suisse

  • Credit Suisse AG
    ANGGYXNX0JLX3X63JN86
  • CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
    549300CWR0W0BCS9Q144
  • Neue Aargauer Bank AG
    549300E1QDNB0NGGAL34
  • Credit Suisse International
    E58DKGMJYYYJLN8C3868
  • Credit Suisse Securities (Europe) Limited
    DL6FFRRLF74S01HE2M14
  • Credit Suisse Securities Sociedad de Valores Sociedad Anonima
    959800TMGPWX7NYM4R72
  • Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft
    529900ENT1WBE443LZ43

Servizio LEI per clienti Credit Suisse che desiderano effettuare la registrazione di un LEI.

Credit Suisse sta collaborando con la società Deloitte AG, con sede in Svizzera, per offrire ai propri clienti la possibilità di registrazione rapida e semplice di un codice LEI. I nostri clienti usufruiscono di un processo di registrazione a prezzo ridotto (CHF 65 per l'emissione e CHF 57 per il rinnovo annuale; tutti i prezzi esclusa IVA). Per registrare un codice LEI si invita a visitare il sito www.lei-portal.ch e seguire i passaggi necessari. Per ottenere il codice con cui richiedere la tariffa esclusiva Credit Suisse si prega di contattare il proprio relationship manager.

Informazioni riguardanti il codice identificativo nazionale (National Identifier) sono accessibili qui.

Trasferimento del titolo di proprietà del contratto di garanzia finanziaria si riferisce agli accordi, compresi i contratti di pronti contro termine, in base ai quali il datore della garanzia trasferisce la piena proprietà della garanzia finanziaria al beneficiario della garanzia allo scopo di assicurare o altrimenti coprire l'adempimento delle obbligazioni finanziarie rilevanti. Conformemente alla MiFID II, tali accordi possono essere offerti solo ai clienti professionali e alle controparti qualificate.

Credit Suisse desidera evidenziare i rischi associati agli accordi di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà nella seguente dichiarazione informativa.

Information Statement Relating To Risks in Connection with Title Transfer Collateral Arrangements (“TTCA”) (PDF)

Credit Suisse ha istituito accordi di best execution per i clienti retail e professionali che descrivono i principi, gli obblighi e le responsabilità di adottare tutte le misure necessarie per ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile sia quando si eseguono transazioni direttamente per conto di clienti sia quando si trasmettono ordini da parte di clienti a intermediari per l'esecuzione.