Financial and Regulatory Credit Suisse Societad de Valores (CSSSV) Italian Branch
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Reclami
In caso di controversia tra il Cliente e la Branch relativa a prodotti e servizi finanziari, o a servizi di investimento e/o accessori offerti dalla Branch stessa, il Cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata a/r o per posta elettronica indirizzato a:
- Credit Suisse Securities Societad de Valores Italian Branch
- c/o Credit Suisse (Italy) S.p.A.
- Ufficio Customer Service
- Via Santa Margherita, 3 – 20121 MILANO
- Email: customerservice.csi@credit-suisse.com
- PEC: csicustomerservice@legalmail.it
La Branch provvede ad evadere tempestivamente e per iscritto ogni reclamo, dalla data di ricezione dello stesso, entro 60 giorni qualora fosse relativo a servizi di investimento (fermo restando i termini di sospensiva, previsti dall'art. 19 comma 1 del Regolamento adottato con deliba Consob n.19602 del 4 maggio 2016 dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno).
Ricorsi e conciliazione
Qualora un Cliente Retail, a seguito della presentazione del reclamo, riceva una risposta insoddisfacente, oppure non riceva risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):
- Per controversie tra intermediari e investitori in merito all'osservanza da parte della Società degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei confronti degli investitori;
- Nei limiti di 500.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro;
- Qualora non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data.
Il diritto di ricorrere all'ACF non può fornire oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Resta ferma per i Clienti la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la decisione dell' ACF non sia soddisfacente o il procedimento di mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
E' necessario, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, esperire il procedimento presso l'ACF o la procedura di mediazione per ottemperare alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. n.28/2010
In alternativa possono rivolgersi ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. (l'elenco è disponibile sul sito www.giustizia.it). Di seguito è messo a disposizione del Cliente l'ultimo rendiconto annuale sull'attività di gestione dei reclami:
N/A (inizio attività: 1 marzo 2020)"