In caso di controversia tra il Cliente e la Banca relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata a/r o per posta elettronica indirizzato a:
La Banca provvede ad evadere tempestivamente e per iscritto ogni reclamo, dalla data di ricezione dello stesso, secondo la seguente tempistica:
Qualora il Cliente, a seguito della presentazione del reclamo, riceva una risposta insoddisfacente, oppure non riceva risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può:
In caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari:
A. rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):
Per maggiori informazioni si può consultare la guida dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente presso la Banca.
B. attivare singolarmente o congiuntamente alla Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi:
Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la decisione dell'ABF non sia soddisfacente o il procedimento di mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
È necessario, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, esperire uno dei procedimenti soprariportati per ottemperare alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. n.28/2010.
In caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento:
A. rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it.
B. attivare singolarmente o congiuntamente alla Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi:
Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la decisione dell' ACF non sia soddisfacente o il procedimento di mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
E' necessario, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, esperire il procedimento presso l'ACF o la procedura di mediazione per ottemperare alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. n.28/2010.
Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami relativi ai servizi bancari e finanziari: