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Scambio automatico di informazioni (SAI)

Per scambio automatico di informazioni (SAI) si intende lo standard che definisce come le autorità fiscali dei paesi partecipanti si scambiano informazioni sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti e sui relativi proventi maturati e accreditati, nonché su conti o depositi di contribuenti residenti in un paese partecipante.

Che cos'è lo scambio automatico di informazioni?

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) è un'iniziativa globale gestita dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) al fine di combattere l'evasione fiscale. Ai sensi del SAI, le banche sono tenute a identificare e classificare i propri clienti, nonché a comunicare alle autorità fiscali locali le informazioni sul reddito e sul patrimonio di tali clienti laddove previsto dalle norme vigenti, principalmente in caso di clienti con relazioni bancarie offshore*. Le autorità fiscali locali provvederanno a loro volta a condividere tali informazioni con il fisco del Paese in cui il cliente ha la residenza fiscale.

Il grafico sottostante illustra il processo di scambio di informazioni nell'ambito del regime SAI:

* Clienti con residenza fiscale al di fuori del Paese in cui è situata la loro banca.

Quali effetti avrà il SAI sui clienti della banca?

Fornire e/o verificare informazioni

Lo standard SAI presuppone che le banche identifichino e documentino lo status SAI (ovvero la residenza ai fini fiscali per le persone fisiche e il domicilio fiscale nonché il tipo di entità per le persone giuridiche) sia per i clienti nuovi che per quelli attuali.

A tale riguardo, in prima istanza la banca utilizza le informazioni già disponibili; tuttavia, in un secondo tempo, potrebbe chiedere ai clienti di fornire e verificare le seguenti informazioni di identificazione:

  • Nome
  • Indirizzo
  • Luogo di nascita* (per persone fisiche)
  • Data di nascita* (per persone fisiche)
  • Paese/i di residenza fiscale
  • Numero/i di identificazione fiscale*
  • Tipo di entità (per persone giuridiche)

* Non applicabile a tutti i Paesi e soggetto alle leggi locali.

Notifica

Una volta che un cliente è stato identificato come persona soggetta all'obbligo di notifica SAI, di norma, la banca è tenuta a notificare annualmente le informazioni rilevanti alle proprie autorità fiscali locali. A loro volta, le autorità fiscali locali scambieranno le informazioni con il fisco del Paese in cui il cliente ha la residenza fiscale. Le informazioni notificate alle autorità fiscali comprendono:

  • Informazioni d'identificazione (p. es. nome della persona fisica o persona giuridica, indirizzo, Paese di residenza, numero di identificazione fiscale)
  • Informazioni sul conto (p. es. nome dell'istituto finanziario, numero di conto)
  • Informazioni finanziarie (p. es. saldo del conto, importo totale di dividendi o interessi accreditati)

Switzerland

Autocertificazione per persone fisiche

Credit Suisse AG DE EN FR IT ES
Credit Suisse (Svizzera) Ltd. DE EN FR IT ES

Autocertificazione per persone giuridiche

Credit Suisse AG  DE EN FR IT ES
Credit Suisse (Svizzera) Ltd. DE EN FR IT ES

Autocertificazione per persone che esercitano il controllo

Credit Suisse AG  DE EN FR IT ES
Credit Suisse (Svizzera) Ltd. DE EN FR IT ES

Come completare l'autocertificazione per persone fisiche

Credit Suisse AG, Credit Suisse (Svizzera) Ltd. DE EN FR IT ES

Come completare l'autocertificazione per persone giuridiche

Credit Suisse AG, Credit Suisse (Svizzera) Ltd. DE EN FR IT ES

Piattaforme di registrazione diverse dalla Svizzera

Si prega di mettersi in contatto con il proprio consulente clientela o Contact Center in caso di necessità di moduli di autocertificazione.

Giurisdizioni partecipanti e oggetto di comunicazione

Finora sono più di 100 le giurisdizioni che hanno deciso di aderire al regime SAI. L'elenco aggiornato dei Paesi che aderiscono al SAI, unitamente alla data di decorrenza dello scambio di informazioni, è disponibile sul sito web dell'OCSE.

Lo standard SAI non ha alcun valore giuridico diretto ma deve essere implementato nel diritto nazionale di ciascuna giurisdizione. Gli obblighi SAI entrano in vigore quando la giurisdizione in cui ha sede un istituto finanziario adotta il SAI, implementando una legislazione interna in materia e stipulando accordi multilaterali o bilaterali con altre giurisdizioni circa lo scambio automatico di informazioni.

Qui di seguito è riportato l'elenco dei Paesi in cui Credit Suisse è operativo (ovvero detiene conti finanziari), unitamente alle informazioni dei Paesi a cui le rispettive sedi inviano le informazioni SAI.

Australia

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con l'Australia.

Austria

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con l'Austria.

Bahamas

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con le Bahamas.

Brasile

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con il Brasile.

Guernsey

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con Guernsey.

Hong Kong

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con Hong Kong.

India

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con l'India.

Italia

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con l'Italia.

Giappone

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con il Giappone.

Lussemburgo

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con il Lussemburgo.

Messico

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con il Messico.

Singapore

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con Singapore.

Svizzera

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con la Svizzera.

Regno Unito

Utilizzare questo link per l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni SAI con il Regno Unito.

Guida alla Classificazione delle Persone Giuridiche & Glossario

Documents

Guida alla classificazione delle persone giuridiche (PDF)
EN | DE | FR | IT

Guida alla classificazione delle persone giuridiche (Svizzera) (PDF)
EN | DE | FR | IT

Glossario (PDF)
EN | DE | FR | IT

La presente guida ha lo scopo di agevolare il processo di classificazione di un'entità ai fini SAI e la compilazione della documentazione richiesta da Credit Suisse ai fini della classificazione delle entità ai fini SAI. I contenuti del presente documento sono redatti sulla base delle informazioni SAI attualmente disponibili.

Il documento sarà modificato conformemente all'eventuale messa a disposizione di ulteriori informazioni rilevanti.
Il presente documento contiene una visualizzazione semplificata del processo di classificazione. Le descrizioni del testo aiutano a determinare con precisione la classificazione di un'entità ai fini SAI.

Per il significato di eventuali termini non descritti nel presente documento si rimanda al glossario.

Ulteriori informazioni e Q&A

Credit Suisse e i suoi collaboratori non possono offrire ai clienti alcuna consulenza di tipo giuridico o fiscale. Tuttavia potete rivolgervi al vostro consulente clientela o visitare il sito web OECD per ottenere maggiori informazioni.

Troverete le risposte alle domande ricorrenti nel seguente documento. Q&A (PDF) 
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