Reclami

In caso di controversia tra il Cliente e la Banca relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata a/r o per posta elettronica indirizzato a:


La Banca provvede ad evadere tempestivamente e per iscritto ogni reclamo, dalla data di ricezione dello stesso, secondo la seguente tempistica:

  • entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento SDD;
  • entro 60 giorni qualora fosse relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari;
  • entro 60 giorni qualora fosse relativo a servizi di investimento.


 

Ricorsi e conciliazione

Qualora il Cliente, a seguito della presentazione del reclamo, riceva una risposta insoddisfacente, oppure non riceva risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può:

 

In caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari:


A. rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

  1. se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1.1.2009. A partire dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
  2. nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro;
  3. senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
  4. qualora non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo previo ripresentazione dello stesso alla Banca.


Per maggiori informazioni si può consultare la guida dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente presso la Banca.


B. attivare singolarmente o congiuntamente alla Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi:

  1. al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it;
  2. ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco è disponibile sul sito www.giustizia.it).

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la decisione dell'ABF non sia soddisfacente o il procedimento di mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.


È necessario, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, esperire uno dei procedimenti soprariportati per ottemperare alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. n.28/2010.


In caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento:


A. rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

  1. per controversie tra intermediari e investitori in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei confronti degli investitori;
  2. nei limiti di 500.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro;
  3. qualora non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it.


B. attivare singolarmente o congiuntamente alla Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi:

  1. al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it;
  2. ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco è disponibile sul sito www.giustizia.it).

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la decisione dell' ACF non sia soddisfacente o il procedimento di mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.


E' necessario, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, esperire il procedimento presso l'ACF o la procedura di mediazione per ottemperare alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs. n.28/2010.


Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami relativi ai servizi bancari e finanziari:

  • Nel corso del 2021 non sono pervenuti reclami relativi ai servizi bancari e finanziari.