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Richiesta della rendita estera e imposizione fiscale: ecco come procedere

Vivete in Svizzera, ma in passato avete vissuto in un altro Paese dove avete risparmiato avere di previdenza? In tal caso, al momento del pensionamento vi spetta una rendita dall'estero. Scoprite come richiedere una rendita estera e come vengono tassate le rendite estere in Svizzera.

Richiedere la rendita estera

Siete stati assicurati in uno Stato UE o AELS

Potete inserire i vostri diritti alla rendita estera nella richiesta per la vostra rendita di vecchiaia AVS.

1.    Sei mesi prima dell’inizio della pensione, è necessario compilare una richiesta di rendita AVS e indicare i periodi in cui avete vissuto e/o lavorato all'estero.

2.    La richiesta deve essere successivamente inviata all’ultima cassa di compensazione che ha contabilizzato i contributi in Svizzera. Se non conoscete l’ultima cassa di compensazione, potete individuarla tramite Inforegister. Attenzione: se il vostro coniuge percepisce già una rendita AVS, la richiesta di rendita deve essere inviata alla cassa di compensazione che versa la rendita del coniuge.

3.    La cassa di compensazione che elabora la richiesta funge anche da ufficio di collegamento: inoltra la richiesta alle autorità del Paese nel quale eravate precedentemente assicurati.

4.    Ciascun Paese controlla se sono soddisfatti i requisiti per la rendita di vecchiaia. Tali requisiti sono diversi in ogni Paese, come l’età pensionabile e l’importo del pagamento della rendita.

5.    Il vostro ufficio di collegamento, nel documento P1, riporta le decisioni di ciascun Paese relative alla vostra richiesta.

6.    Per ogni Paese in cui avete un diritto alla rendita, verrà versata una rendita di vecchiaia su un conto bancario presso il vostro domicilio svizzero.

Siete stati assicurati in un Paese con il quale la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale bilaterale

Le convenzioni di sicurezza sociale bilaterali regolano le esportazioni di rendite tra Svizzera e Canada, Brasile, Cile, Stati Uniti, Israele, Giappone, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, San Marino, Turchia, Filippine, India, Uruguay e Australia.

Per richiedere prestazioni pensionistiche da uno di questi Stati, occorre compilare online presso l’ufficio centrale di compensazione della Svizzera una richiesta di rendita.

Siete stati assicurati in un Paese con il quale la Svizzera non ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale bilaterale

Se questo Paese non ha stipulato con la Svizzera una convenzione di sicurezza sociale bilaterale, dovete rivolgervi direttamente all’assicurazione che è tenuta a fornire le prestazioni pensionistiche. In tal caso, la richiesta di rendita deve essere inviata all’ambasciata del Paese corrispondente. Qui trovate un elenco di tutte le rappresentanze estere in Svizzera.

Imposizione fiscale della rendita estera

In Svizzera le rendite sono soggette a imposizione fiscale come reddito. Ciò si applica anche alle prestazioni erogate da istituti di previdenza esteri. I versamenti di rendite da parte di assicurazioni statali sono equiparati all’AVS e vengono tassati al 100 per cento.

Occorre però fare attenzione: in determinate circostanze, il Paese d’origine potrebbe prelevare imposte sul versamento. Per evitare una doppia imposizione, la Svizzera ha stipulato accordi bilaterali con molti Paesi, le cosiddette convenzioni di doppia imposizione (CDI).

Di norma le rendite estere vengono tassate nel luogo di domicilio

In linea di principio, le rendite devono essere tassate presso il luogo di domicilio del beneficiario quindi, nel caso specifico, in Svizzera. Tuttavia, se la rendita si basa su un precedente rapporto di lavoro pubblico, ad esempio nella pubblica amministrazione, l’imposizione avviene nello Stato debitore. In tal caso è lo Stato che versa la rendita.

È necessario, comunque, leggere attentamente la specifica convenzione di doppia imposizione, in quanto potrebbe prevedere disposizioni specifiche tra gli Stati. In caso di dubbi, inoltre, è opportuno chiedere chiarimenti presso l’ufficio delle imposte cantonale. Se, nonostante la CDI, avete subito una doppia imposizione, potete richiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso. A tale scopo potete rivolgervi alle autorità fiscali del Paese che ha prelevato illegittimamente l’imposta.

In pensione senza preoccupazioni. Con una buona pianificazione del momento e un adeguato supporto.

L'inizio della pensione è un grande evento nella vita. Per non avere preoccupazioni relative al pagamento della rendita, dovreste presentare la vostra richiesta di rendita sei mesi prima dell'inizio del pensionamento – presso la vostra cassa di compensazione svizzera e, se necessario, presso le autorità estere.

Anche le imposte sono un tema complesso, soprattutto se sono coinvolti diversi Stati. Fatevi aiutare da un esperto fiscale per avere un quadro chiaro. Riceverete le prestazioni di vecchiaia che vi spettano e potrete godervi la meritata pensione in Svizzera.

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni nel corso del tempo. Il presente documento non contiene alcuna consulenza fiscale. Si prega di rivolgersi a un consulente fiscale professionista, se ritenuto necessario.