Matrimonio e concubinato a confronto
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Matrimonio o concubinato? Le differenze in termini di previdenza.

Matrimonio o concubinato? Dietro a questa domanda si celano argomentazioni giuridiche relative alle prestazioni previdenziali. I chiari vantaggi del matrimonio sono i diritti alla rendita e le pretese successorie regolamentati per legge, di cui non beneficiano le coppie senza certificato di matrimonio. In compenso, il concubinato in Svizzera offre una maggiore flessibilità. Queste differenze tra il matrimonio e il concubinato sono ancora presenti.

Le coppie di conviventi hanno svantaggi dal punto di vista legale in Svizzera

A differenza del matrimonio, il concubinato ad oggi non è ancora un regime di convivenza regolato dalla legge. Di conseguenza, le coppie di conviventi sono meno tutelate in caso di separazione, di decesso e anche in termini di previdenza per la vecchiaia. Proprio in termini di sicurezza finanziaria, il concubinato presenta svantaggi rispetto al matrimonio.

1° pilastro: previdenza statale (AVS)

Nel matrimonio: l’AVS paga una rendita per vedove e vedovi

Per sapere se in termini di AVS conviene essere sposati, bisogna prendere in considerazione i rispettivi gradi di occupazione e i salari di entrambi i coniugi. Una persona sposata beneficia dei contributi del coniuge per la rendita di vecchiaia AVS, se uno dei due lavora molto di più o ha un salario più alto. Grazie allo splitting contributivo, il partner che guadagna meno ottiene una rendita d’importo maggiore. I coniugi ricevono tuttavia al massimo una volta e mezzo la rendita individuale massima.

In caso di decesso di una persona, il / la superstite percepisce una rendita per vedove o vedovi. In determinate situazioni, anche le persone divorziate hanno diritto a una rendita AVS. In linea generale vale quanto segue.

  • Le donne percepiscono una rendita per vedove se al momento del decesso del coniuge hanno almeno un figlio o un’età superiore a 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni.
  • Gli uomini percepiscono una rendita per vedovi fino a quando i loro figli avranno superato i 18 anni.

Regime di concubinato: l’AVS eroga solo la rendita per orfani

Nel concubinato, entrambi i partner sono legalmente considerati persone singole. Entrambi ricevono quindi la propria rendita di vecchiaia AVS per intero, ma non possono beneficiare dei contributi del partner.

In caso di decesso del partner, non sussiste alcun diritto a prestazioni del 1° pilastro. In caso di decesso, ai figli viene erogata una rendita per orfani – fino ai 18 anni o ai 25 anni se in formazione.

Differenze tra matrimonio e concubinato per il 1° pilastro

1° pilastro Matrimonio Concubinato
Pensionamento Rendita di vecchiaia AVS comune (fino al 150% della rendita individuale massima) Rendita di vecchiaia AVS individuale
Decesso Rendita per vedove e vedovi / Rendita per orfani per i figli Rendita per orfani per i figli

2° pilastro: previdenza professionale

Nel matrimonio: le casse pensioni pagano una rendita per superstiti alle coppie sposate

In caso di decesso, il 2° pilastro garantisce una rendita per superstiti per il coniuge superstite, a condizione che

  • abbia figli per i quali sussiste un obbligo di mantenimento,
  • abbia più di 45 anni e il matrimonio sia durato almeno cinque anni.

Il regolamento della Cassa pensione può adeguare tali criteri a favore dei superstiti. A determinate condizioni, anche le persone divorziate hanno diritto a una rendita da parte della cassa pensione. In caso di divorzio, l’avere di previdenza accumulato durante il matrimonio viene suddiviso.

Regime di concubinato: le casse pensioni possono erogare prestazioni per i superstiti su base volontaria

In caso di decesso, la fondazione di previdenza può versare al concubino delle prestazioni sotto forma di una rendita per il partner o di una liquidazione in capitale. Tuttavia non è tenuta a farlo. Il fattore decisivo è che l’istituto di previdenza preveda nel suo regolamento prestazioni volontarie per i superstiti a favore del partner. In tal caso si applicano le condizioni quadro

  • che prevedono che ci sia stata una convivenza ininterrotta per almeno 5 anni fino al decesso.

Questa regola si applica anche nel caso di un figlio comune il cui sostentamento è a carico del superstite. In caso di separazione, l’avere risparmiato non viene suddiviso.

Differenze tra matrimonio e concubinato per il 2° pilastro

2° pilastro Matrimonio Concubinato
Pensionamento Pagamento della rendita individuale ai sensi del regolamento di previdenza Pagamento della rendita individuale ai sensi del regolamento di previdenza
Decesso Rendita per i superstiti secondo la cassa pensione / Rendita per i figli

Rendita per il partner volontaria secondo la cassa pensione / Rendita per i figli

Matrimonio o concubinato: differenze in termini di beneficio a favore di conti di libero passaggio

Chi non è temporaneamente o permanentemente affiliato a una cassa pensione può gestire i risparmi su un conto di libero passaggio.

In caso di decesso di una persona sposata con un conto di libero passaggio, il capitale viene corrisposto in prima istanza al coniuge. Possono essere parimenti designati come beneficiari gli orfani, i figli affiliati ed eventualmente i coniugi divorziati. I concubini possono invece essere designati come beneficiari in misura limitata.

3° pilastro: previdenza privata

Nel matrimonio: i coniugi possono far valere i propri diritti con il pilastro 3a

In caso di divorzio il/la coniuge può esigere una divisione del patrimonio del pilastro 3a, a condizione che la coppia non abbia concordato la separazione dei beni e che il capitale non sia costituito da risparmi prematrimoniali o da eredità.

In caso di decesso, il/la coniuge viene considerato/a per primo/a come destinatario/a delle prestazioni della previdenza vincolata. Seguono i restanti beneficiari legali.

Regime di concubinato: la condizione di beneficiario per il pilastro 3a dipende dalla situazione di vita

In caso di separazione, il denaro rimane interamente al/alla titolare. In caso di decesso, si decide in base alla situazione familiare:

se il/la partner è ancora sposato/a, il/la superstite è secondo/a nell’ordine dei beneficiari insieme ai figli della persona deceduta.

Se nessuna delle due parti è sposata e se non ci sono figli propri, il concubino/la concubina può essere beneficiario/a pieno titolo.

Se ci sono figli, invece, il/la partner viene preso/a in considerazione solo in presenza di una delle seguenti condizioni.

  • Il defunto ha dato un sostegno consistente alla persona superstite quando era in vita.
  • La persona superstite è responsabile per il mantenimento di almeno un figlio comune.
  • Al momento del decesso, esisteva già un rapporto di convivenza ininterrotta da almeno 5 anni.

In presenza di una di queste condizioni, è necessario modificare l’ordine dei beneficiari. A tale scopo è sufficiente una comunicazione scritta all’istituto di previdenza.

Nel matrimonio e nel regime di concubinato: il pilastro 3b offre più possibilità per il concubinato in Svizzera

Con il pilastro 3b, la scelta del beneficiario è libera, fatta eccezione per le porzioni legittime previste dalla legge. Per questo motivo, la previdenza libera è particolarmente indicata per le coppie di conviventi.

Differenze tra matrimonio e concubinato per il 3° pilastro

3° pilastro Matrimonio Concubinato
Pensionamento
  • 3a: il/la contraente della previdenza è beneficiario/a
  • 3b: possibilità di scegliere liberamente la persona beneficiaria
  • 3a: il/la contraente della previdenza è beneficiario/a
  • 3b: possibilità di scegliere liberamente la persona beneficiaria
Decesso
  • 3a: il/la coniuge è al primo posto nell’ordine dei beneficiari
  • 3b: possibilità di scegliere liberamente la persona beneficiaria (dopo aver considerato le porzioni legittime previste dalla legge)
  • 3a: il/la concubino/a è al secondo posto nell’ordine dei beneficiari in determinate condizioni
  • 3b: possibilità di scegliere liberamente la persona beneficiaria (dopo aver considerato le porzioni legittime previste dalla legge)

Matrimonio o concubinato: differenze in termini di pianificazione successoria

Per le persone sposate, in caso di decesso si applica in primo luogo il diritto del regime dei beni fra i coniugi. Senza convenzione matrimoniale vale il regime di partecipazione agli acquisti. Il/la coniuge riceve quindi almeno i beni propri e la metà degli acquisti, nonché l’eredità che gli/le spetta.

I concubini superstiti sono invece considerati «non parenti» e quindi non sono eredi legittimi. Se si desidera designarli come beneficiari, occorre farlo mediante disposizione testamentaria o contratto successorio, anche se ciò non sempre è interamente possibile a causa degli eredi legittimari. Con una disposizione testamentaria è tuttavia possibile evitare controversie con gli eredi legittimi.