Previdenza per coniugi e famiglie
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Stabilità finanziaria in caso di emergenza. Tutelare i figli e il coniuge.

Se dovesse accadermi qualcosa, come posso tutelare i figli e il coniuge? Una domanda importante che le coppie di coniugi dovrebbero porsi. Scoprite quali sono le prestazioni che versa la previdenza in caso di incapacità di guadagno e in che modo la rendita per vedove o vedovi e la rendita per superstiti assicurano stabilità finanziaria alla famiglia in caso di vostro decesso.

Da un punto di vista giuridico, il matrimonio garantisce la massima tutela

Nella buona e nella cattiva sorte: i coniugi, che fungono da comunità, provvedono alla vecchiaia, hanno obbligo di mutua assistenza e diritto successorio reciproco. Tuttavia, gli sposi novelli, le giovani famiglie e le coppie di coniugi più maturi dovrebbero occuparsi per tempo della copertura finanziaria. In caso di incapacità di guadagno o decesso di un partner, è importante essere in grado di continuare a sostenere i costi correnti, ad esempio per l'abitazione propria.

Quali sono le assicurazioni sociali competenti e in quale momento intervengono?

L’assicuratore competente varia a seconda che la causa dell’inabilità al lavoro o del decesso sia un infortunio o una malattia. 

Infortunio e malattia professionale Se si è vittima di un infortunio o ci si ammala a causa del lavoro, intervengono l’AVS e l'assicurazione contro gli infortuni. In caso di perdita di lavoro temporanea si riceve un'indennità giornaliera dall'assicurazione contro gli infortuni per il periodo di transizione. In caso di incapacità di guadagno a lungo termine l'assicurazione contro gli infortuni e l'AVS versano una rendita d'invalidità. In caso di decesso, al coniuge e ai figli viene corrisposta una rendita per superstiti.
Malattia Se si è temporaneamente inabili al lavoro a causa di una malattia, il datore di lavoro è tenuto al pagamento continuato dello stipendio per un determinato periodo di tempo. In caso di incapacità di guadagno a lungo termine intervengono l'AVS e la cassa pensione. Entrambi i pilastri corrispondono una rendita d'invalidità. In caso di decesso, al coniuge superstite e ai figli viene corrisposta una rendita per superstiti.

Assicurazione infortuni

I lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'assicurazione infortuni. I premi assicurativi per gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli per gli infortuni non professionali, di norma, sono a carico del dipendente. Per i lavoratori autonomi l'assicurazione è volontaria.

A partire dal 3° giorno successivo all'infortunio gli assicurati ricevono un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario; se si presume che l'incapacità di guadagno sia permanente, insieme al 1° pilastro ricevono una rendita d'invalidità pari al 90 per cento del salario assicurato. Queste prestazioni si applicano fino a un reddito di 148 200 franchi.

In caso di decesso della persona assicurata in seguito a infortunio, la vedova o il vedovo riceve una rendita per superstiti pari al 40 per cento del salario assicurato. I figli, se orfani di padre e di madre, percepiscono una rendita del 25 per cento mentre gli orfani di un solo genitore percepiscono una rendita del 15 per cento. Complessivamente, le prestazioni per tutti i superstiti non superano la soglia del 70 per cento.

Pagamento continuato dello stipendio in seguito a malattia

In caso di malattia, i datori di lavoro devono continuare a corrispondere ai loro collaboratori il 100 per cento del salario per un determinato periodo di tempo. Ai sensi del Codice delle obbligazioni, la durata minima è di tre settimane nel primo anno di servizio, mentre per gli anni successivi la durata viene definita in base alle cosiddette scale di Berna, Basilea e Zurigo. Molti datori di lavoro stipulano un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, per poter versare ai collaboratori l'80 per cento del salario anche in caso di assenze prolungate. Almeno la metà dei premi è a carico del datore di lavoro, la rimanente parte viene versata dal dipendente. Informazioni dettagliate a riguardo sono riportate nel regolamento di lavoro del dipendente.

1° pilastro: prestazioni AVS/AI

In caso di danni alla salute a lungo termine, l'assicurato percepisce una rendita d'invalidità.

Qualora, in seguito a malattia o infortunio, si riporti un danno alla salute fisica, psichica o mentale a lungo termine tale da non consentire più lo svolgimento delle consuete attività lavorative, interviene l'assicurazione per l’invalidità. Viene concessa una rendita d'invalidità se non si è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa nell'intero mercato del lavoro.

L’importo delle prestazioni viene calcolato sulla base della durata dell'assicurazione e del reddito. La rendita dipende anche dal grado di invalidità. In caso di invalidità a partire dal 40 per cento si percepisce un quarto di rendita, a partire dal 70 per cento di invalidità una rendita completa.

In caso di decesso dell'assicurato viene erogata una rendita per il coniuge e i figli

In caso di decesso del marito, una moglie con figli percepisce una rendita vitalizia per vedove del 1° pilastro (AVS). In mancanza di figli questo principio si applica se la superstite ha almeno 45 anni e la coppia è sposata da almeno da cinque.

In caso di decesso della moglie, il vedovo percepisce una rendita per vedovi solo in caso di figli minorenni a suo carico. I figli ricevono una rendita per orfani fino ai 18 anni o, se in formazione, fino ai 25 anni.

Nel caso delle coppie dello stesso sesso sussistono differenze. Se viene a mancare uno dei coniugi di una coppia di uomini, il superstite non percepisce alcuna rendita per vedovi, o la percepisce solo per un periodo di tempo limitato, fino al compimento del 18° anno d’età degli eventuali figli. La moglie superstite di una coppia di donne con figli percepisce una rendita vitalizia per vedove. In mancanza di figli, vale lo stesso principio delle coppie eterosessuali, ovvero la superstite di una coppia di donne deve avere almeno 45 anni ed essere sposata da almeno cinque, calcolando la durata di una eventuale precedente unione domestica registrata.

2° pilastro: prestazioni della cassa pensione

Le casse pensioni versano rendite d’invalidità per gli assicurati e i loro figli

Se si diventa inabili al lavoro in seguito a infortunio o malattia e si percepisce una rendita AI dal 1° pilastro, si riceve una rendita d’invalidità anche dalla cassa pensione. L'importo dipende dal piano di previdenza della cassa pensione. Informazioni al riguardo sono disponibili sul certificato di previdenza. Vengono versate anche prestazioni per i figli, che riceveranno una rendita per figli d'invalido. In linea di principio, l'importo è pari al 20 per cento della rendita d'invalidità.

In caso di decesso dell’assicurato, il coniuge e i figli ricevono prestazioni finanziarie

Nel 2° pilastro, in caso di decesso per malattia, il coniuge superstite riceve dalla cassa pensione una rendita per superstiti o una liquidazione in capitale unica. I figli propri ricevono una rendita per orfani. Per informazioni dettagliate sulle prestazioni del 2° pilastro occorre consultare il certificato d'assicurazione e il regolamento d'assicurazione.

3° pilastro

I coniugi hanno diritto all'avere di previdenza dell'assicurato

Il 3° pilastro è uno strumento ideale per la previdenza per la vecchiaia, ma serve anche a risparmiare capitale per i casi di emergenza. In caso di decesso, il coniuge ha diritto all'avere di previdenza in base all'ordine dei beneficiari.

Altre assicurazioni

Se si vuole garantire ulteriore copertura finanziaria al coniuge e ai figli, è possibile stipulare una previdenza di 3° pilastro presso un'assicurazione. È possibile combinare il risparmio per la vecchiaia con un'assicurazione in caso d'incapacità di guadagno e/o un'assicurazione sulla vita. Occorre però fare attenzione: una parte del versamento viene utilizzata per finanziare la copertura assicurativa, pertanto non sarà più disponibile al momento del pensionamento. In alternativa è possibile risparmiare avere di previdenza presso una banca e stipulare una polizza di rischio separata presso un'assicurazione.

L'assicurazione in caso d'incapacità di guadagno assicura stabilità finanziaria

Se si diventa inabili al lavoro in seguito a infortunio o malattia, l'assicurazione in caso d'incapacità di guadagno garantisce che la famiglia non subisca perdite finanziarie in termini di tenore di vita. La rendita in caso d'incapacità di guadagno colma la lacuna di reddito tra le prestazioni AI della previdenza statale e professionale e il costo effettivo della vita, generalmente più elevato.

L'assicurazione contro il rischio di decesso garantisce ulteriore tutela al coniuge e ai figli

In caso di decesso, i beneficiari ricevono subito una prestazione in capitale o una rendita prestabilite. Nell'ambito del pilastro 3b è possibile scegliere liberamente i beneficiari che, naturalmente, possono essere membri della famiglia, ma anche partner d'affari. In caso di costi ipotecari correnti per un'abitazione propria si raccomanda, in modo particolare, l'assicurazione contro il rischio di decesso. In questo modo è possibile garantire al coniuge e ai figli di continuare a vivere nella propria abitazione.

Avete domande sulla copertura finanziaria del coniuge e dei figli?

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