Riforma AVS 21: le principali modifiche al 1° gennaio 2024
L'elettorato svizzero ha deciso: il 25.9.2022 ha detto «sì» alla riforma AVS 21 che dovrebbe entrare in vigore il 1.1.2024. In questo modo si intende consolidare la previdenza statale fino al 2030. La riforma è finanziata dall'aumento dell'età di riferimento per le donne e dall'incremento dell'imposta sul valore aggiunto. I cambiamenti principali spiegati in modo semplice.
Il risanamento della previdenza svizzera prende il via
La riforma AVS 21 è stata approvata dall'elettorato svizzero il 25.9.2022. Dopo decenni di blocco, si è così compiuto un primo passo importante verso il risanamento delle casse di previdenza. Infatti, con la riforma AVS 21, il Consiglio federale persegue due importanti obiettivi:
1. mantenere l'attuale livello delle rendite AVS;
2. garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS fino al 2030.
L’approvazione della proposta è una cosa, cosa significhi concretamente l’implementazione della riforma per gli assicurati è un’altra. Una panoramica dei cambiamenti e del loro impatto sulla popolazione svizzera.
Sviluppo finanziario del fondo AVS
Quelle: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Credit Suisse
anni è la nuova età di riferimento per le donne.
1. Armonizzazione dell'età di riferimento per le donne a 65 anni
L'età di riferimento per le donne viene portata a 65 anni: l'innalzamento è graduale, con un incremento di tre mesi all'anno, di cui il primo è previsto per il 2025. In questo modo, dal 2028 vigerà un’età di riferimento uniforme per le donne e per gli uomini.
L'innalzamento dell'età di riferimento avviene in modo graduale
A partire dal 2028 l'età di riferimento per le donne sarà 65 anni.
Questa fase di transizione riguarda in particolare le donne che sono prossime al pensionamento. Per questo motivo, a nove classi di età della generazione di transizione verranno versati a vita dei supplementi di rendita a titolo di misura compensativa. Vi avranno diritto tutte le donne nate tra il 1961 e il 1969. I supplementi di rendita variano in base alla classe di età.
Il supplemento base ammonta a:
- 160 franchi per un reddito medio annuo inferiore a 57 360 franchi;
- 100 franchi per un reddito medio annuo compreso tra 57 361 e 71 700 franchi;
- 50 franchi per un reddito medio annuo superiore a 71 701 franchi.
Va sottolineato inoltre che il supplemento a vita si applica alle donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia. Peraltro, il versamento supplementare non è soggetto al limite massimo delle rendite di vecchiaia per coniugi e non comporta alcuna riduzione delle prestazioni complementari. I versamenti inoltre vengono effettuati oltre la rendita massima.
Misure compensative per le donne
Anno di nascita |
Età di riferimento | Supplemento di rendita mensile (in % del supplemento base) |
| 1961 | 64,25 anni | 25% |
| 1962 | 64,5 anni | 50% |
| 1963 | 64,75 anni | 75% |
| 1964 | 65 anni | 100% |
| 1965 | 65 anni | 100% |
| 1966 | 65 anni | 81% |
| 1967 | 65 anni | 63% |
| 1968 | 65 anni | 44% |
| 1969 | 65 anni | 25% |
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
2. Flessibilizzazione dell'età di pensionamento
Il momento in cui iniziare a percepire la rendita di vecchiaia può essere scelto più liberamente. Entrambi i sessi possono iniziare a riscuotere la rendita a partire da un'età minima di 63 fino a 70 anni. Le donne della generazione di transizione possono ottenere la pensione a partire da 62 anni e beneficiare di tassi di riduzione inferiori, ma in questo caso non possono beneficiare del supplemento di rendita. Inoltre la percezione della rendita potrà avvenire per gradi. Da un lato sarà possibile continuare a lavorare a tempo parziale e anticipare o rinviare anche solo una parte della rendita. Dall'altro il periodo di anticipazione potrà essere determinato in mesi anziché in anni.
3. Incentivi a proseguire l'attività lucrativa oltre l'età di riferimento
Oggi, chi continua a esercitare l’attività lucrativa oltre l’età di riferimento non versa contributi AVS fino a un salario lordo dii CHF 1400. Oltre questa franchigia, è dovuto il versamento dei contributi, ma ciò non comporta un aumento della rendita di vecchiaia. Lavorare dopo aver superato l’età di pensionamento risulta quindi poco interessante.
Dopo l’entrata in vigore di AVS 21 sarà possibile rinunciare alla franchigia, e i contributi versati dopo i 65 anni di età verranno considerati nel calcolo della rendita. Ciò renderà possibile da un lato colmare eventuali lacune previdenziali createsi in precedenza, e dall’altro aumentare la rendita di vecchiaia personale.
Finanziamento supplementare mediante l'IVA
Da un lato, l'innalzamento dell'età di riferimento consente all'AVS di realizzare un risparmio. La seconda colonna portante del finanziamento dell'AVS è costituita dall'imposta sul valore aggiunto. Tale entrata supplementare dell'AVS viene realizzata innalzando l’IVA di 0,4 punti percentuali rispetto all'aliquota normale.
Il sistema previdenziale svizzero necessita di ulteriori riforme
La riforma AVS 21 rappresenta un primo passo verso il risanamento delle casse di previdenza, garantendo tuttavia il finanziamento solo fino al 2030. Dopo quella data, c'è il rischio che l'AVS torni a essere in deficit.
Anche per il secondo pilastro è attualmente in discussione in Parlamento la riforma LPP 21 che prevede i punti indicati di seguito.
- Riduzione dell'aliquota minima di conversione al 6 percento.
- Introduzione di un supplemento di rendita: se la riforma verrà approvata è previsto il versamento di un supplemento per le prime 15 classi di età del periodo di transizione. Tale versamento fungerà da meccanismo di compensazione all'aliquota di conversione ridotta.
- Riduzione della deduzione di coordinamento: per migliorare la previdenza delle persone con redditi modesti è prevista una riduzione della deduzione di coordinamento da 25 095 a 12 443 franchi svizzeri.
- Adeguamento degli accrediti di vecchiaia: in questo modo s'intende allineare maggiormente la differenza di contribuzione tra le diverse classi di età.
Sono state presentate altre due iniziative che saranno sottoposte a votazione nei prossimi uno o due anni. Una chiede una tredicesima mensilità di rendita AVS, mentre l'altra prevede un ulteriore innalzamento dell'età di pensionamento. Inoltre, con la «mozione Ettlin» e l’«iniziativa parlamentare di Erich Hess» sono in sospeso due proposte del Parlamento volte a rafforzare il terzo pilastro.