Contributi AVS per persone senza attività lucrativa
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Contributi AVS: quanto versano le persone senza attività lucrativa?

Le persone senza attività lucrativa sono tenute a versare i contributi AVS. L’ammontare dei contributi è calcolato sulla base della sostanza e degli eventuali redditi conseguiti sotto forma di rendita. Il contributo minimo AVS attualmente ammonta a 514 franchi all’anno. Chi è considerato persona senza attività lucrativa e come si calcolano i contributi AVS delle persone sposate.

Anche le persone che non svolgono un’attività lucrativa sono soggette all'obbligo di contribuzione AVS

Anche le persone non esercitanti un’attività lucrativa devono versare i contributi AVS. L’obbligo decorre a partire dal 1° gennaio del 21° anno di età e termina con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. In mancanza dei contributi AVS, si rischiano lacune contributive che possono avere come conseguenza una riduzione della rendita. Per evitare tutto ciò, è importante sapere chi è considerato non esercitante un’attività lucrativa e a quali obblighi sono soggette queste persone.

In Svizzera, chi è considerato persona senza attività lucrativa?

Come non esercitante un’attività lucrativa si intendono tutte le persone che non dispongono di alcun reddito da lavoro o ne hanno uno estremamente basso. Tra queste figurano:

  • studenti,
  • viaggiatori che si sono cancellati dal proprio comune di domicilio in Svizzera,
  • Percettori di pensione anticipata,
  • genitori, che si occupano dell’educazione dei figli a tempo pieno
  • percettori di rendita AI,
  • beneficiari di indennità giornaliera di malattia e d’infortunio,
  • disoccupati privati delle prestazioni assicurative,
  • assicurati con un grado di occupazione molto basso (meno di 4851 franchi l’anno)
  • Anche le persone che esercitano un’attività lucrativa con un basso grado di occupazione sono considerate come non esercitanti un’attività lucrativa. Questo è il caso quando i loro contributi AVS unitamente ai contributi del datore di lavoro ammontano a meno della metà dei contributi da versare come persona senza attività lucrativa.

Contributo minimo e massimo per persone senza attività lucrativa

Partendo dalla base di calcolo dei contributi all’AVS, è possibile dedurre dalla tabella dei contributi il contributo AVS annuo dovuto per le persone senza attività lucrativa. Per i contributi è previsto un limite sia massimo che minimo.

  • Il contributo minimo AVS è pari a 514 franchi svizzeri in caso di un patrimonio inferiore a 340 000 franchi svizzeri.
  • Il contributo massimo AVS è di 25 700 franchi svizzeri in caso di un patrimonio superiore a 8 740 000 franchi svizzeri.

Contributi AVS a seconda della sostanza e del reddito

  Studenti:
a condizione che non esercitino un’attività lucrativa fino al 31 dicembre del 25° anno di età

Altre persone non esercitanti un’attività lucrativa

Contributi AVS/AIV/IPG

Contributo minimo
514 franchi

A seconda del reddito sotto forma di rendita e della sostanza

min. 514 franchi
max. 25 700 franchi

Fonte: Contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG, pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Esempio di calcolo dei contributi AVS dovuti per persone senza attività lucrativa

Una donna divorziata senza attività lucrativa e con figli senza obbligo di mantenimento possiede un immobile non gravato da ipoteca del valore di CHF 800 000 e titoli e averi del valore di 200 000 franchi svizzeri. Riceve dal coniuge divorziato alimenti mensili per l’ammontare di 4000 franchi svizzeri.

Patrimonio (800 000+ 200 000) + rendita (20 x 4000 x 12)

= 1 000 000 + 960 000

= 1 960 000 franchi svizzeri

In base alla tabella dei contributi per persone senza attività lucrativa il contributo AVS annuo di questa signora ammonta a 4218.80 franchi svizzeri. Le casse di compensazione riscuotono inoltre contributi per spese amministrative nella misura massima del 5% dei contributi.

Contributi AVS per persone coniugate o persone in unione domestica registrata

Nel caso delle persone coniugate o in unione domestica registrata, il calcolo dei contributi si basa sulla metà del patrimonio comune a cui si aggiunge la metà del reddito generato da rendita moltiplicato per 20.

= (0,5 x patrimonio) + (0,5 x (20 x patrimonio))

Le persone senza attività lucrativa coniugate o in unione domestica registrata non devono pagare contributi personali, se il coniuge viene considerato dall’AVS come esercitante un’attività lucrativa e versa almeno il doppio del contributo minimo (1028 franchi all’anno).

La dichiarazione del mancato esercizio di un’attività lucrativa rientra nella responsabilità dell’assicurato

La dichiarazione dell’obbligo di contribuzione spetta all’assicurato. Ciò significa che chi non si è già registrato a una cassa di compensazione per il versamento dei contributi, deve farlo autonomamente presso la cassa di compensazione AVS del cantone di domicilio o presso una succursale AVS del luogo di domicilio. A partire dal 1° gennaio del 59° anno d’età, l’autorità competente è la cassa federale di compensazione (CFC). Lo stesso vale anche nel caso in cui l’ultimo datore di lavoro sia già stato affiliato alla CFC.