Splitting di AVS, cassa pensione e pilastro 3a in caso di divorzio
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Che cosa succede in caso di divorzio con AVS, cassa pensione e pilastro 3a?

In caso di divorzio per AVS, cassa pensione e pilastro 3a vale lo stesso principio: i diritti e patrimoni conseguiti durante il matrimonio vengono ripartiti. L’attuazione varia tuttavia da pilastro a pilastro. 

Preoccupazioni economiche e divergenze d’opinione finanziarie sono tra i motivi di divorzio più frequenti. In caso di divorzio questi conflitti di norma si inaspriscono e possono condurre a liti violente, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei fondi della cassa pensione. Infatti, a differenza di quanto accade con il 1° pilastro (AVS) e il 3° pilastro (previdenza privata), la ripartizione del 2° pilastro (cassa pensione o previdenza professionale LPP) è una questione complessa, quasi impossibile da gestire senza ricorrere a specialisti. Inoltre, dal 1° gennaio 2017 è in vigore in Svizzera una nuova legge che disciplina in modo nuovo alcuni punti della ripartizione del 2° pilastro in caso di divorzio. Anche le persone che sono già divorziate in alcune circostanze ne possono trarre vantaggio.

Il 1° pilastro: splitting dell’AVS in caso di divorzio.

Dopo un divorzio, si può presentare presso la cassa di compensazione AVS una richiesta di «splitting». Se non viene presentata alcuna richiesta, le casse di compensazione effettueranno automaticamente lo splitting al più tardi al momento del calcolo della rendita. In altre parole: tutti i redditi dei coniugi realizzati durante il matrimonio vengono ripartiti in parti uguali tra i coniugi. Sono esclusi dalla presente regola solo l’anno in cui il matrimonio è stato concluso e l’anno in cui i coniugi hanno divorziato. Per lo splitting una coppia deve quindi essere stata sposata per almeno un anno civile. Se una coppia riceve già la rendita di vecchiaia AVS, dopo il divorzio riceve due rendite individuali. La somma delle due rendite individuali di norma è più elevata rispetto all’attuale rendita, soprattutto se la coppia, prima del divorzio, percepiva il livello massimo di rendita AVS per coniugi. Si raccomanda di prestare attenzione quando uno dei coniugi, prima del divorzio, non svolgeva alcuna attività lavorativa retribuita e, in ragione del reddito dell’altro coniuge, non era tenuto a versare contributi AVS delle persone senza attività lucrativa. Dal momento del divorzio, questa persona è responsabile del pagamento dei propri contributi AVS

2° pilastro: la cassa pensione in caso di divorzio

Diversamente da quanto avviene per l’AVS, le coppie devono regolare la ripartizione dell’avere della cassa pensione nella procedura di divorzio. Questo non è così facile come sembra, in quanto occorre considerare oltre agli averi esistenti anche diversi fattori, come ad esempio riscatti facoltativi, averi presso diversi istituti di previdenza, prelievi anticipati per l’acquisto di un’abitazione di proprietà. Non viene in ogni caso preso in considerazione l’avere risparmiato nella previdenza professionale prima del matrimonio. Dal 1995 le casse pensioni sono tenute a informare gli assicurati sull’importo dell’avere accumulato al momento del matrimonio. Chi si è sposato ed eventualmente ha cambiato più volte il posto di lavoro prima del 1995 dovrebbe consultare uno specialista per determinare l’avere correttamente. È inoltre importante notare che i pagamenti compensativi nel quadro di un divorzio devono rimanere nella cassa pensione e non possono essere corrisposti in contanti. Eventuali lacune previdenziali verificatesi a seguito di un divorzio possono essere colmate in modo mirato – è importante a tal fine un’accurata pianificazione.

Cassa pensione: differenze tra i prelievi anticipati

I prelievi di capitale dalla cassa pensione per l’acquisto di un’abitazione di proprietà durante il matrimonio, in caso di divorzio, vengono conteggiati nel calcolo della compensazione previdenziale. In questo caso si deve inoltre considerare quale coniuge mantiene la proprietà dell’immobile dopo il divorzio. I pagamenti in contanti, ad esempio per l’avvio di un’attività indipendente, non vengono invece utilizzati per la compensazione della previdenza, poiché l’altro coniuge deve acconsentire al prelievo. Se questi fondi sono ancora disponibili vengono di norma considerati alla suddivisione del patrimonio libero nell’ambito del regime matrimoniale.

Cassa pensione e divorzio: la nuova legge dal 1° gennaio 2017

Dal 1° gennaio 2017 in Svizzera vale una nuova legge che assicura che gli averi della cassa pensione vengano suddivisi in modo più equo. In particolare le persone divorziate, che durante il matrimonio avevano svolto compiti di assistenza, in passato sarebbero potute essere svantaggiate in determinate circostanze. Da questo momento, il patrimonio viene suddiviso anche se uno dei coniugi al momento del divorzio era già pensionato o invalido. Per il pagamento esistono due varianti: viene calcolata e suddivisa la prestazione d’uscita ipotetica, oppure viene suddivisa la rendita LPP esistente e convertita in una rendita vitalizia per la persona non invalida o non pensionata. Un’altra importante novità: la data di conteggio è ora quella dell’inizio della procedura di divorzio e non della fine. In passato la data di conteggio doveva essere il più possibile vicina alla data della sentenza per non penalizzare la persona finanziariamente più debole. Oggi questo non è più necessario.

Pilastro 3a e 3b dopo il divorzio

Se una coppia di coniugi non ha concordato la separazione dei beni, gli averi del pilastro 3a (previdenza vincolata) accumulati durante il matrimonio verranno ripartiti tra i coniugi. Non ha alcuna importanza se il denaro è depositato in un conto bancario o se esiste una polizza assicurativa. La ripartizione del capitale deve essere indicata nella convenzione di divorzio. La sentenza stessa deve in ogni caso essere passata in giudicato. Una bozza non è sufficiente. Il capitale deve rimanere nel pilastro 3a o essere versato in un istituto di previdenza professionale qualora non sussista una ragione per il pagamento in contanti di cui all’art. 3 OPP3.  Anche gli averi del pilastro 3b (previdenza libera) fanno parte degli acquisti comuni e vengono ripartiti.