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Possibilità di prelievo

A seguito del privilegio fiscale le possibilità di prelievo degli averi previdenziali del pilastro 3° sono limitate per legge.

I fondi previdenziali del pilastro 3a sono erogabili al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge* o, qualora l'assicurato continui la sua attività lavorativa, fino a cinque anni dopo. La legge permette unerogazione anticipata del capitale del pilastro 3a nei casi seguenti.

Prelievo anticipato

  • Al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento
  • Acquisto di una proprietà abitativa ad us proprio
  • Ammortamento di un'ipoteca per una proprietà abitativa ad uso proprio
  • Avvio di un'attività lucrativa autonoma
  • Cambio di settore nell'ambito dell'attività lucrativa autonoma
  • Abbandono definitivo della Svizzera (emigrazione)
  • Riscatto in una cassa pensione
  • Riscossione di una rendita di invalidità completa
  • In caso di decesso, ai beneficiari

Imposizione fiscale al momento della corresponsione

L'erogazione del capitale previdenziale è tassata a un'aliquota inferiore, separatamente dagli altri redditi.

*età pensionabile per legge: uomini 65 anni, donne 64 anni

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