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Possibilità di prelievo
A seguito del privilegio fiscale le possibilità di prelievo degli averi previdenziali del pilastro 3° sono limitate per legge.
I fondi previdenziali del pilastro 3a sono erogabili al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge* o, qualora l'assicurato continui la sua attività lavorativa, fino a cinque anni dopo. La legge permette unerogazione anticipata del capitale del pilastro 3a nei casi seguenti.
Prelievo anticipato
- Al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento
- Acquisto di una proprietà abitativa ad us proprio
- Ammortamento di un'ipoteca per una proprietà abitativa ad uso proprio
- Avvio di un'attività lucrativa autonoma
- Cambio di settore nell'ambito dell'attività lucrativa autonoma
- Abbandono definitivo della Svizzera (emigrazione)
- Riscatto in una cassa pensione
- Riscossione di una rendita di invalidità completa
- In caso di decesso, ai beneficiari
Imposizione fiscale al momento della corresponsione
L'erogazione del capitale previdenziale è tassata a un'aliquota inferiore, separatamente dagli altri redditi.
*età pensionabile per legge: uomini 65 anni, donne 64 anni
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